La
mediazione è quell’attività svolta da una persona terza, imparziale, tesa ad
assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione
di una controversia.
Una
recente sentenza del TAR del Lazio (1351/2015) ha dichiarato che la richiesta
di 40 euro (per le liti del valore di 250.000 euro) alle parti dall’avvocato in
occasione del primo incontro, nel caso di fallimento del tentativo di
composizione bonario e quindi di procedere per le normali vie legali, è
illegittima.
La
Sentenza ha altresì dichiarato illegittimo anche la richiesta di pagamento
delle spese di mediazione in misura non inferiore alla metà, prima dell’inizio
del primo incontro. Dichiarata illegittima anche la parte del decreto che ha
istituito la mediazione obbligatoria (DL 69/2013-Decreto del Fare) relativa ai
rimborsi delle spese vive documentate.
Ricordiamo
che la mediazione, cioè il tentativo di ricercare un accordo, è obbligatorio per
le controversie che dovessero insorgere nelle seguenti materie:
·
condominio,
·
diritti reali,
·
divisione
·
successioni ereditarie,
·
patti di
famiglia
·
locazione
·
comodato
·
affitto di aziende
·
risarcimento del
danno derivante da responsabilità medica (e sanitaria)
e da diffamazione con il mezzo della
stampa o con altro mezzo
di pubblicità contratti assicurativi, bancari
e finanziari.