Doveva essere operativo dal 1°
giugno scorso, invece l’entrata in vigore del nuovo libretto di impianto per la
climatizzazione e il Rapporto di efficienza energetica, così come previsto dal Dpr 74/2013 e dal successivo Decreto
Ministeriale 55/2014, è stata prorogata al 15 ottobre 2014.
Nuovi
impianti (dopo il 15 ottobre 2014)
Il nuovo libretto è previsto per gli
impianti che vengono installati dopo il 15 ottobre 2014. Gli impianti
interessati sono del seguente tipo:
·
impianti
termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10
kW
·
impianti
termici di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW
(quelli al di sotto quindi sono esenti)
Vecchi
impianti (prima del 15 ottobre 2014)
La compilazione del nuovo libretto è
obbligatoria dal primo intervento di riparazione o di controllo dopo il 15
ottobre 2014. Il responsabile dell’impianto dovrà trasferire le informazioni
contenute nei vecchi libretti nel nuovo. La compilazione con l’aiuto di un
tecnico abilitato potrebbe non essere a costo zero, quindi prima di accettare
l’aiuto è bene informarsi.
Dove
reperire il libretto
Il libretto è scaricabile
gratuitamente dal sito del Ministero
dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it) oppure presso il proprio Comune.
Quali
i controlli degli impianti
Il Dpr 74/2013 e il Decreto Ministeriale 55/2014 non parlano solo del
nuovo libretto di impianto, ma anche di controlli.
Gli impianti di riscaldamento sono
soggetti a due tipi di controllo:
·
il
controllo di sicurezza
·
la
c.d. prova dei fumi, cioè il controllo dell’efficienza energetica
dell’impianto.
Rapporto
di efficienza energetica
Il rapporto derivante dalla “prova
dei fumi” viene redatto dal tecnico abilitato, il quale è tenuto a consegnarne;
una copia al responsabile
dell’impianto (proprietario, inquilino, amministratore di condominio) che lo
deve allegare al libretto
·
una
copia all’ente locale. In caso di mancato adempimento, il tecnico è soggetto a
sanzioni.
Il
problema dei controlli
La recente normativa, purtroppo, non
ha risolto il rebus della periodicità dei controlli della “prova dei fumi”.
L’allegato A del Dpr 74/2013 prevedeva, infatti, che tale controllo fosse ogni 4 anni per
impianti alimentati a gas/metano/Gpl di potenza compresa tra 10 e 100 kW.
Il Ministero dello Sviluppo
Economico ha stabilito recentemente che tali controlli siano vincolati a quelli
di sicurezza e quindi ogni anno/2 anni.
IMPORTANTE: L’adempimento dell’invio
del Rapporto di efficienza energetica sostituisce l’invio dell’ispezione da
parte dell’ente locale. Infatti il primo motivo dell’ispezione programmata è dovuta
al mancato invio del Rapporto di efficienza energetica o alla presenza di
criticità riportate nel rapporto stesso.
Consigli
Visto il diverso recepimento della
normativa da parte delle regioni e istituzioni, è bene contattare il proprio
ente locale e le nostre sedi
territoriali Adiconsum per l’opportuna assistenza.
IMPORTANTE: in caso di compravendita
dell’unità immobiliare, controllare che tra i documenti ci sia anche il libretto di impianto aggiornato.