Chiusi senza infrazione ben 6 procedimenti istruttori
avviati dall’ Antitrust nei
confronti di altrettante società di
autonoleggio (Hertz, Europcar Italia, Avis, Maggiore, Sicily By Car, Win
Rent), a seguito delle segnalazioni ricevute dai consumatori in merito ai
problemi sorti durante l’ultima stagione invernale con i dispositivi antineve. Nello specifico, il comportamento posto in
essere dai professionisti consisteva nell’aver considerato catene e pneumatici
da neve come servizi accessori all’autonoleggio: il cliente doveva richiederli
espressamente e pagare una somma addizionale, nonostante tali dispositivi (nel
periodo tra 15 novembre e 15 aprile) rappresentino una dotazione obbligatoria
per legge per transitare in molte strade e autostrade (spesso adiacenti al
luogo di ritiro dell’auto) italiane.
Dalle segnalazioni ricevute era emerso come non solo i
consumatori non venissero adeguatamente informati, al momento della
prenotazione, sulla necessità di dotarsi di tali dispositivi, ma anche come al
momento del ritiro dell’auto venissero comunque invitati a dotarsene e a pagare
il relativo supplemento, oppure ad assumersi il rischio di circolare con
un’auto non in regola con la normativa stradale in vigore.
Una condotta ipotizzata come idonea ad indurre in errore il
consumatore medio, impedendogli di assumere una decisione commerciale
consapevole (che magari non avrebbe altrimenti preso) e inducendolo a
trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza (omettendo di dare notizia
dei possibili rischi per la sicurezza in assenza dei suddetti dispositivi
antineve).
Le società di autonoleggio, nel corso del procedimento
istruttorio, hanno presentato tutta una serie di proposte di impegni volte a sanare i possibili
profili di scorrettezza delle pratiche commerciali contestate nelle rispettive
comunicazioni di avvio del procedimento.
Nello specifico, ciascuna con le proprie modalità, le
società si sono impegnate a fornire
l’intera flotta dei veicoli circolanti nelle Regioni del Centro-Nord Italia
e in altre località interessate (come L’Aquila), durante il periodo invernale
(15 novembre – 15 aprile), di catene o
pneumatici da neve. I clienti saranno inoltre informati (tramite sito web,
call center, ecc.) della necessità di dotarsi, nel suddetto periodo (in cui
sono in vigore le relative ordinanze in materia di circolazione stradale), dei
dispositivi antineve, il cui noleggio
sarà compreso nel prezzo indicato al momento della prenotazione.
Le società, inoltre, stanno valutando la possibilità di
consentire al cliente di deselezionare
l’opzione relativa alla dotazione invernale, con un meccanismo di out-put, sottraendo così dal prezzo
l’importo del noleggio delle catene: in questo caso, comunque, il cliente
sarebbe informato della necessità di dotarsene per suo conto, o di circolare su
strade in cui non vige il relativo obbligo.
L’Antitrust ha
accolto gli impegni dei professionisti, ritenuti idonei a sanare i
possibili profili di scorrettezza delle pratiche commerciali contestate nelle
rispettive comunicazioni di avvio del procedimento, rendendoli obbligatori e chiudendo il procedimento senza accertare
alcuna infrazione.