Dal 1° gennaio 2014, l’interesse legale è sceso dal 2,5% degli ultimi 2 anni all’1%, tornando così ai livelli del 2010.
Il tasso varrà per tutti gli atti pubblici formati, per quelli giudiziari pubblicati, per le scritture private autenticate e non, ecc..
Inoltre dovrà essere applicato per i ravvedimenti operosi a partire dal 1° gennaio. Va mantenuto all’1% in caso di rateazione di somme per atti che risolvono un contenzioso la cui adesione viene firmata nel 2014, a prescindere che il pagamento delle rate si protragga anche negli anni futuri.
Tutti i coefficienti per la determinazione del valore, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione delle rendite perpetue o a tempo, per le pensioni a tempo determinato, delle rendite e delle pensioni vitalizie e dei diritti di usufrutto a vita, dovranno adeguarsi al nuovo tasso di interesse legale.