Il 12 luglio 2013 è entrato in vigore il DPR 74/2013 sull’esercizio, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici in generale.
Ecco cosa bisogna sapere in merito al funzionamento:
-zona climatica: il funzionamento degli impianti di riscaldamento è vincolato alla zona climatica in cui rientra il Comune in cui è presente l’impianto stesso. Le zone climatiche in cui è stato suddiviso il territorio nazionale sono 6 (dalla A alla F). Esse indicano periodo e durata di accensione (clicca qui per approfondire)
-Temperatura: + 20°C con una tolleranza di +2°C
Presso ogni impianto termico che serve più unità immobiliari, il proprietario o l’amministratore devono esporre una tabella con l’indicazione del:
-periodo annuale di funzionamento dell’impianto e dell’orario di accensione giornaliera prescelto
-generalità e recapito del responsabile dell’impianto
-il codice dell’impianto così come assegnato dal Catasto territoriale degli impianti termici istituito dalla Regione o dalla Provincia autonoma.
Il DPR 74/2013 dà facoltà ai Sindaci di modificare sia i periodi annuali di funzionamento che la durata giornaliera di accensione. Le modifiche vanno comunicate mediante specifiche ordinanze.
Sanzioni
In caso di mancato esercizio, le sanzioni sono a carico del:
-proprietario dell’immobile o il conduttore (inquilino), l’amministratore del condominio o l’eventuale terzo responsabile.
Le sanzioni sono di natura amministrativa e sono comprese tra i 500 e i 3.000 euro.