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MUTUI: CAMBIANO I REQUISITI PER IL FONDO PRIMA CASA

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Importanti novità per l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa gestito dalla Consap, la Concessionaria dei servizi assicurativi pubblici, con funzioni anche di gestione dei Fondi di garanzia e solidarietà (v. anche Fondo nuovi nati). La riforma del lavoro ha infatti modificato alcune condizioni per l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutuatari in difficoltà.

Un’importante novità per i mutuatari in difficoltà con il pagamento delle rate del mutuo è la possibilità per le banche di concedere la sospensione dell’ammortamento dei mutui, se nei tre anni precedenti la richiesta, si è verificato uno dei seguenti eventi:
• licenziamento del mutuatario dal lavoro subordinato anche in caso di controversie individuali, ma non nei casi “per giusta causa” o giustificato motivo soggettivo;
• presenza di handicap grave;
• invalidità civile non inferiore all’80%;
• morte.

Chi può accedere
Per accedere al Fondo, i richiedenti devono verificarsi le seguenti condizioni:
• l’immobile da acquistare deve essere l’abitazione principale;
• il mutuo deve essere attivo da almeno un anno,
• l’importo del mutuo non deve superare i 250.000 euro;
• il reddito ISEE del nucleo familiare non deve superare i 30.000 euro annui

Chi non può accedere

L’accesso alla sospensione NON è consentito in caso di:
• ritardo nel pagamento delle rate superiore a 90 gg consecutivi
• decadenza del beneficio del termine
• risoluzione del contratto
• procedura esecutiva sull’immobile ipotecato
• godimento di agevolazioni pubbliche
• assicurazione sul mutuo che copre rischio morte, invalidità permanente o perdita del lavoro

Cosa copre il Fondo

Il Fondo rimborsa al mutuatario:
• gli onorari notarili anticipati dalla banca
• gli oneri finanziari relativi alla quota interessi delle rate interessate dalla sospensione del pagamento, ma soltanto per la quota corrispondente al parametro di riferimento cioè Euribor (mutui a tasso variabile) o Irs (mutui a tasso fisso).

Una volta ripreso l’ammortamento, il mutuatario dovrà sopportare anche il pagamento della quota interessi delle rate sospese per la parte relativa allo spread applicato dalla banca mutuante.

Cosa NON copre il Fondo

Il Fondo NON copre più i costi per:
• le spese mediche o di assistenza domiciliare documentate per almeno 5.000euro l’anno;
• le spese di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di adeguamento della casa per cui è stato destinato il mutuo per almeno 5.000euro l’anno;
• le spese per l’aumento della rata del mutuo a tasso variabile (prima era del 25% in caso di aumento delle rate semestrali e del 20% per le rate mensili).


IMPORTANTE:

La sospensione del pagamento delle rate non comporta l’applicazione di nessuna commissione o spesa d’istruttoria.
Possono accedere al Fondo anche coloro che hanno già beneficiato di un periodo di sospensione, anche di altro genere, come il Piano Famiglie dell’Abi, purché per un periodo non superiore a 18 mesi.

N.B.: AL MOMENTO, È IN VIA DI EMANAZIONE IL REGOLAMENTO ATTUATIVO. PERTANTO NON È POSSIBILE INVIARE LE ISTANZE DI SOSPENSIONE. Non appena il Regolamento verrà pubblicato, Adiconsum ne darà notizia.

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