Equitalia può iscrivere ipoteca sui beni del contribuente moroso anche senza avergli preventivamente intimato il pagamento.
È quanto ha affermato la Corte di Cassazione, con ordinanza dello scorso giugno, relativamente al caso di un contribuente che, dopo aver ricevuto 3 cartelle esattoriali, regolarmente notificate, si era poi visto iscrivere l’ipoteca su alcuni beni da parte di Equitalia, senza però vedersi prima notificata alcuna intimazione di pagamento (che è un atto successivo e ulteriore rispetto alla cartella esattoriale).
Nonostante il contribuente avesse vinto il ricorso sia in Commissione tributaria provinciale che regionale, la Cassazione ha invece dato ragione ad Equitalia, sostenendo che la preventiva intimazione di pagamento non è una condizione necessaria per l’iscrizione ipotecaria, ma solo per l’avvio dell’espropriazione forzata.
L’iscrizione ipotecaria, non potendo invece essere considerata un mezzo preordinato all’espropriazione forzata (principio già affermato in tema di fermo amministrativo di beni mobili registrati), bensì una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, non richiede, quindi, come condizione di legittimità, la preventiva notifica dell’intimazione di pagamento.