La mediazione obbligatoria, cioè la procedura per dirimere alcune specie di contenzioso tra consumatore e impresa in vigore nel nostro Paese, è stata ritenuta dagli agenti della Commissione europea non rispettosa dello spirito che ha animato l’emanazione della Direttiva CEE 52/2008.
La mediazione rientra nelle procedure di risoluzione bonaria delle controversie (ADR= Alternative dispute resolution).
Di solito queste procedure così come la conciliazione paritetica hanno dei tratti caratteristici:
• Costi contenuti
• Tempi rapidi
• Accesso delle parti alla procedura su base volontaria
• Facoltà di interrompere la procedura in qualsiasi fase essa si trovi
• Possibilità di adire le vie giudiziarie in caso di non accordo.
Tali elementi sono stati disattesi nella disciplina in vigore nel nostro Paese. A cominciare dall’obbligatorietà, dalle pesanti sanzioni in caso non si accetti la soluzione proposta dal mediatore, dall’impossibilità a ricorrere al Giudice, dai costi non contenuti.
La Direttiva CEE 52/2008 tra l’altro si prefiggeva di promuovere la cultura delle soluzioni alternative in caso di contenzioso.
Ricordiamo che la mediazione è obbligatoria nel nostro Paese per le seguenti questioni:
• condominio
• diritti reali
• divisione
• successione
• patti di famiglia
• locazione
• comodato
• risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti
• risarcimento del danno derivante da responsabilità medica
• risarcimento del danno derivante da diffamazione a mezzo stampa o
altro mezzo pubblicitario
• contratti assicurativi, bancari e finanziari.
• diritti reali
• divisione
• successione
• patti di famiglia
• locazione
• comodato
• risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti
• risarcimento del danno derivante da responsabilità medica
• risarcimento del danno derivante da diffamazione a mezzo stampa o
altro mezzo pubblicitario
• contratti assicurativi, bancari e finanziari.