L’Agenzia delle Entrate ha approvato un nuovo modello di cartella di pagamento in vigore dopo il 31 luglio 2012.
Il nuovo modello prevede:
• l’introduzione, nel frontespizio della cartella, della denominazione degli enti creditori, ai quali sono cioè dovute le somme richieste, e quelle degli agenti della riscossione, il cui compito è solamente quello di riscuotere le somme per conto degli enti stessi.
Ricordiamo che il pagamento dell’importo della cartella di pagamento può essere effettuato:
• in Italia:
– in banca o alla Posta, utilizzando il modulo RAV allegato (+ costo dell’operazione);
– presso gli sportelli dell’Agente della riscossione;
• all’estero:
– in Banca, con bonifico su conto corrente bancario Codice IBAN IT0000000000000000000000000 intestato
all’Agente della riscossione presso Istituto di Credito codice BIC XXXXXXXXXXX, indicando il numero della cartella e il proprio codice fiscale.
I pagamenti parziali, invece, possono essere effettuati:
• in Italia:
– alle Poste, con l’apposito bollettino F35;
– agli sportelli dell’Agente della riscossione
• all’estero:
– tramite bonifico bancario con le modalità sopra menzionate.