Non si può utilizzare il termine “balsamico” in riferimento a condimenti assimilabili all’aceto: questa, in estrema sintesi, la sentenza emessa di recente dalla Corte di Cassazione, che precisa: “Il termine balsamico può essere liberamente utilizzato a condizione che siano in concreto rispettate le norme applicabili nell’ordinamento giuridico comunitario e, in particolare, in modo tale da non indurre in errore il consumatore”.
Il Consorzio di tutela dell’aceto balsamico di Modena interpreta la sentenza sottolineando che non si possono mettere sul mercato prodotti imitativi delle tre specialità “balsamiche” DOP (Aceto balsamico Tradizionale di Modena e di Reggio Emilia) e IGP (Aceto balsamico di Modena), denominadoli “aceto balsamico” o “condimento balsamico”.