I ritardatari che non sono arrivati puntuali alla scadenza del 18 giugno possono valersi del ravvedimento. Per sanare gli omessi o tardivi versamenti dei tributi, i contribuenti dispongono di tre tipi di perdono, che possono ridurre la sanzione del 30%: il ravvedimento “sprint”, il ravvedimento “breve” e il ravvedimento “annuale”. Oltre alle somme dovute e alle mini sanzioni, sono anche dovuti gli interessi legali del 2,5% annuo:
0,2% per versamenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza, con interessi di mora su ogni giorno di ritardo
3% per versamenti tra i 15 e i 30 giorni di ritardo
3,75% tra i 30 giorni e 1 anno
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 35/E del 12 aprile 2012, in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta in ragione della quota spettante al Comune a allo Stato.