La cartella esattoriale spedita direttamente dal Concessionario della riscossione a mezzo del servizio postale è giuridicamente inesistente: a questa conclusione arrivano -assieme ad altri- i giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Parma, della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce e della Commissione Tributaria Regionale di Milano.
La legge (Art. 26 del DPR n. 602/73) parla infatti di NOTIFICAZIONE di un atto, anche a mezzo posta, e cioè di un atto spedito non direttamente, ma tramite l’intermediazione di soggetti specificamente abilitati:
gli Ufficiali della riscossione;
gli Agenti della Polizia Municipale;
i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;
altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.
Tali agenti sono gli unici legittimati a redigere la RELATA DI
NOTIFICA che è momento fondamentale del procedimento di notificazione: ogni cartella senza relata di notifica non produce alcun effetto giuridico ed il contribuente può eccepirne l’inesistenza.