Per la Cassazione la bomboletta non può essere assimilata alle armi chimiche o radioattive
La suprema Corte di Cassazione, con la sentenza N. 3112 del 25 Gennaio 2012, ha posto fine al dilemma applicativo dato dall’uso delle bombolette contenenti spray urticante a base di peperoncino (Oleoresin capsicum) parecchio diffuse ed utilizzate quale mezzo di difesa personale.
La sentenza è stata resa nell’ambito del giudizio tra Procura della Repubblica di Verona e Tribunale di Verona. Quest’ultimo aveva condannato l’utilizzatore della bomboletta al pagamento di una ammenda di € 200, mentre la Procura sosteneva che si dovesse applicare la normativa di specie sulle armi da sparo o da guerra.
Spesso, infatti, chi ha utilizzato queste bombolette ha subito processi penali e condanne per violazione della normativa sul controllo delle armi.
In questo contesto è intervenuto i
l DECRETO del Ministero dell’Interno del 12 maggio 2011 n. 10 – Regolamento bombolette spray libere, che ne ha disciplinato l’uso ed il contenuto, definendo quali caratteristiche tecniche debbano possedere le bombolette spray al peperoncino per essere considerate prive di attitudine a recare offesa alla persona.
La Corte di Cassazione, facendo riferimento anche al predetto Regolamento nel frattempo intervenuto, ha rigettato il ricorso proposto e ha statuito che la bomboletta in questione contenente spray urticante a base di peperoncino non può essere ricompresa nelle armi da guerra o tipo guerra.