Nuove disposizioni per l’accesso al Fondo di solidarietà mutui prima casa, meglio conosciuto come “Fondo Gasparrini”. Le ha introdotte il decreto legge “Cura Italia” firmato dal Presidente della Repubblica e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020.
Che cosa prevede il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020
L’art. 54 del decreto prevede le seguenti nuove disposizioni a partire dal 17 marzo, giorno di entrata in vigore del decreto, e per la durata di 9 mesi:
- l’ammissione al Fondo anche per i lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino di aver perso più del 33% di fatturato dell’ultimo trimestre 2019, a causa dell’emergenza coronavirus. La perdita in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 o in un minor lasso di tempo
- l’accesso al Fondo senza presentazione dell’ISEE
- il pagamento, da parte del Fondo, degli interessi compensativi nella misura del 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. Tale pagamento può essere richiesto dal mutuatario in caso di mutui, erogati da intermediari bancari/finanziari. La richiesta va presentata dal mutuarono all’intermediario.
Il decreto dispone che il Ministro dell’Economia e delle Finanze possa adottare, attraverso un decreto non regolamentare, le disposizioni di attuazione dell’art. 54.
Il Governo assegna al Fondo 400 milioni di euro per l’anno 2020.