Il Consiglio europeo ha approvato la proposta per l’aggiornamento delle norme sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR), per adattarlo alle esigenze dei mercati digitali e alle nuove abitudini di consumo. Vediamo nel dettaglio.
Che cos’è l’ADR
La risoluzione alternativa delle controversie (ADR) è uno strumento che permette a consumatori e professionisti di risolvere problemi senza andare in tribunale, risparmiando tempo e costi.
La riforma dell’ADR
Il testo della nuova Direttiva prevede degli aggiornamenti per rendere la risoluzione alternativa maggiormente accessibile, attrattiva e maggiormente applicabile al commercio digitale.
Le novità prevedono, oltre alla gestione delle controversie nella fase contrattuale, la possibilità di intervento anche nella fase precontrattuale, sempre più rilevante nei rapporti online.
La proposta prevede di:
- aggiornare l’ADR ai mercati digitali, dove sono in aumento le controversie;
- semplificare e snellire le procedure, riducendo gli oneri amministrativi;
- rafforzare il ricorso all’ADR nelle controversie transfrontaliere, spesso complesse da gestire;
- rendere più chiari gli obblighi di comunicazione per professionisti e organismi ADR;
- ADR anche contro professionisti di Paesi terzi.
I professionisti avranno l’obbligo di rispondere entro 20 giorni alla richiesta di un organismo ADR. La mancata risposta sarà considerata rifiuto della procedura.
La Commissione europea dovrà sviluppare una piattaforma informatica multilingue, per semplificare l’avvio e la gestione delle procedure transfrontaliere.
Con l’approvazione della Direttiva cesserà l’attività la piattaforma ODR che non ha avuto il successo sperato.
Gli Stati membri dovranno promuovere attivamente l’uso dell’ADR, soprattutto nei settori con un alto numero di reclami o dove la partecipazione degli operatori è storicamente bassa.
Il testo dovrà essere votato dal Parlamento europeo, per l’approvazione definitiva, la successiva pubblicazione in Gazzetta ufficiale e l’entrata in vigore dopo 20 giorni.
Il recepimento da parte dei singoli Stati dell’Unione dovrà avvenire entro 24 mesi con piena applicazione 36 mesi dopo la pubblicazione.
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