TELEMARKETING/DECRETO BOLLETTE
Adiconsum:
Il Decreto Bollette recepisce alcune delle nostre proposte contro il telemarketing selvaggio, ma permangono alcune criticità.
Ora servono norme strutturali nel Codice del Consumo valide per tutti i settori.
5 maggio 2026 – Adiconsum esprime soddisfazione per l’approvazione del Decreto Bollette, che introduce dal 19 giugno 2026 il blocco dei contratti conclusi per telefono nel settore energia. Si tratta di un provvedimento che recepisce quasi integralmente le proposte che Adiconsum ha avanzato con determinazione in tutte le sedi istituzionali ((Commissioni riunite IX (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni) e X (Attività Produttive) della Camera dei Deputati (novembre 2024); Agcom tra fine 2024 e inizio 2025)):
- Divieto di conclusione dei contratti telefonici da parte dei call center, salvo quando la chiamata sia avviata o richiesta esplicitamente dal consumatore
- Limitazione dell’attività dei call center ad un ruolo informativo per tutti i cittadini e di sottoscrizione di contratti per chi ha dato l’autorizzazione
- Obbligo di utilizzo di numerazioni identificative (con prefisso dedicato) e numeri richiamabili, per distinguere i call center legali da quelli illegali e rendere più efficace il controllo
- Certificazione obbligatoria per i call center legali, con requisiti definiti anche con il contributo delle associazioni dei consumatori riconosciute (proposta non recepita dal Decreto).
Ad avviso di Adiconsum permangono delle forti criticità che rischiano di rendere la norma parziale, insufficiente, e, addirittura, forviante della concorrenza, in quanto applicata al solo settore energetico:
- non risolve il problema del telemarketing selvaggio e non tutela i più fragili perché, purtroppo non colpisce tutti i settori merceologici
- crea una grave distorsione del mercato e della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche e dell’energia. Ormai la maggior parte delle aziende si sono trasformate in multiutility e il Decreto, com’è ora in vigore, permette alle società energetiche di contattare i consumatori per proporre e sottoscrivere contratti telefonici per servizi di telecomunicazioni, mentre alle aziende TLC è vietato fare lo stesso per i servizi energetici
- rischia di generare contenziosi e abusi relativamente alla validità del consenso, in quanto il Decreto stabilisce che le aziende energetiche potranno concludere contratti telefonici solo con chi abbia espresso un consenso per ricevere offerte commerciali via telefono, valido anche prima dell’entrata in vigore della legge. I vecchi fornitori di servizi potranno quindi continuare a chiamare perché quando si diventa clienti viene sempre richiesto il consenso a ricevere nuove offerte.
Adiconsum ritiene pertanto indispensabile trasformare queste regole in norme strutturali che interessino tutti i settori merceologici e dei servizi, aggiornando nel dettaglio il Codice del Consumo.
È urgente aprire un tavolo di confronto con le Associazioni dei Consumatori riconosciute dalla legge per estendere la tutela a tutti i settori e rendere davvero efficace la lotta al telemarketing selvaggio.