L’acquirente finale di un prodotto con marchio contraffatto, o comunque di origine o provenienza diversa da quella indicata, non risponde penalmente per il reato di ricettazione, né per quello di acquisto di cose di sospetta provenienza.
Secondo le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, infatti, l’acquirente finale, cioè colui che si limita ad acquistare il prodotto contraffatto per uso personale, senza partecipare in nessun modo alla catena di produzione, distribuzione e diffusione della merce, non compie un reato, bensì un illecito amministrativo.
Di conseguenza, l’acquirente finale di merce contraffatta non è responsabile penalmente, bensì è punibile con una sanzione pecuniaria compresa tra i 100 e i 7.000 euro.
Ricordiamo che l’acquisto di merce contraffatta è comunque dannoso per la sicurezza e la salute del consumatore e che alimenta la malavita organizzata.
Adiconsum partecipa alla Campagna di lotta alla contraffazione – “Io non voglio il falso” del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione UIBM.
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