La Commissione Tributaria di Catanzaro, II Sezione,
ha accolto il ricorso proposto dall’Adiconsum Calabria, in rappresentanza di un
nostro iscritto, al quale l’ex Equitalia Sud, aveva provveduto ad iscrivere
ipoteca legale presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare di Catanzaro su un
immobile sito nel Comune di Lamezia Terme per il mancato pagamento di un debito
a carico, di un importo complessivo pari a 28.184,04 euro, senza che fosse
stata data però previa ed adeguata comunicazione al contribuente.
L’istante riceveva comunicazione dell’iscrizione
dell’ipoteca legale solo dopo che tale iscrizione era già avvenuta,
contravvenendo di fatto a quanto previsto nella Sentenza 19667/14 delle Sezioni
Unite, ove viene sancito che l’amministrazione,
prima di iscrivere ipoteca, deve comunicare al contribuente che procede a detta
iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest’ultimo un termine (………)
perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando
opportune osservazioni, o provvedere al pagamento del dovuto. L’iscrizione
dell’ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell’obbligo che
incombe all’amministrazione di attivare il “contraddittorio
endoprocedimentale”, mediante la preventiva comunicazione al contribuente della
prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere
negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del
contribuente medesimo.
L’iscrizione dell’ipoteca, inoltre, si presentava
illegittima, poiché l’Ente aveva precedentemente accolto, con provvedimento del
2009, un’istanza di rateazione e poi, con un accordo successivo, un
accoglimento parziale dell’istanza di rateazione, che l’utente stava
regolarmente onorando pagando il debito (compreso quello che ha portato
all’iscrizione dell’ipoteca), con dei bollettini mensili. L’atto di iscrizione
dell’ipoteca non era solo illegittimo, ma nullo e annullabile.
La Commissione ha quindi condannato Equitalia al
pagamento di tutte le spese giudiziali.
Una piccola vittoria ottenuta da uno dei tanti
contribuenti oggi vessati da richieste
di pagamento che non tengono ormai più conto di
prescrizioni intervenute, legittimità delle notifiche e/o dei
provvedimenti emanati.