Ancora
oggi molti prestiti, finanziamenti e cessioni del quinto concessi
soprattutto prima del 2010 non sono proprio trasparenti e in linea con le
disposizioni della Banca d’Italia. È il caso del sig. Giulio (lo chiameremo così
per motivi di privacy), iscritto all’Adiconsum di Lecce, che aveva
sottoscritto un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione
pro solvendo di quote del proprio trattamento pensionistico nel 2009 con
Unicredit. Il sig. Giulio, rivoltosi all’Adiconsum di Lecce, lamentava
l’eccessiva onerosità del finanziamento e, assistito dalla sede territoriale
presentava prima un reclamo alla banca, rivelatosi però insoddisfacente, e poi
ricorreva all’Arbitro Bancario Finanziario.
Il
finanziamento del sig. Giulio, infatti, a conti fatti, considerati gli oneri
assicurativi, indicherebbe un TAEG pari al 28,99% non in linea con quanto
riportato nel contratto. Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2010 il
finanziamento sarebbe da considerarsi illegittimo poiché il TEG, comprensivo
dei costi assicurativi, si troverebbe al di sopra della soglia usura.
Adiconsum chiedeva, pertanto, la rideterminazione
degli interessi e la restituzione delle
somme indebitamente percepite sulla base del piano di
ammortamento originario.
L’Arbitro Bancario Finanziario ha ritenuto corrette
le ragioni sostenute da Adiconsum reputando il ricorso “… meritevole di parziale accoglimento nei termini di seguito precisati.
Invero, a partire dal 1° gennaio
2010, l’applicazione dei nuovi criteri di
computo impone di far riferimento al TAEG.
e non più al TEG, includendo anche i costi assicurativi nel parametro. Risulta
al riguardo, dalla successive evoluzione del tasso soglia che, nel corso del
rapporto, il tasso convenzionale ha superato la soglia di riferimento come via
via determinata in tutti i i successivi trimestri. Atteso che la successiva
rideterminazione del tasso soglia non consente l’applicazione della disciplina
di cui all’art. 1815 cod. civ. – con la grave sanziona disposta nel relativo
comma 2 – ne consegue, in conformità con gli orientamenti già assunti da questo
Arbitro (cfr. Collegio Roma, dec. n. 174/2013; Collegio di Napoli, decisione n.
4012/2013; 2602/2014; in generale, sulla c.d. “usura
sopravvenuta”, cfr. Collegio di coordinamento, dec. n.
77/2014 e Collegio di Napoli, dec. n. 1796/2013), la necessità di provvedere
al ricalcolo degli interessi convenzionalmente pattuiti, in modo da
ricondurli entro la soglia via via vigente nel corso del rapporto, non essendo
comunque ammissibile che la cliente sia tenuta a versare gli interessi in una
misura che, al momento in cui essi devono essere
corrisposti, è comunque
considerata in termini di
antigiuridicità nell’ordinamento.
Unicredit
dovrà quindi provvedere al ricalcolo degli
interessi, facendo riferimento prima al TAEG (dal 1° gennaio 2010
in avanti), in modo tale da garantire che il tasso applicato si collochi sempre
all’interno della soglia antiusura via via vigente, retrocedendo quindi al
cliente le somme pagate in eccesso e pertanto accerta il diritto del ricorrente
al ricalcolo degli interessi nei sensi di cui in motivazione.
Il
Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario
corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo
alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00
quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IMPORTANTE: Questo è uno dei tanti
modi in cui possiamo esserti d’aiuto. Se hai dubbi sulle spese a te addebitate
dalla banca, se sei già iscritto ad Adiconsum chiama il Call Center al Numero
Verde 800 89 41 91 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18. Se il tuo
caos necessita di un approfondimento, ti metteremo in contatto con la sede
Adiconsum più vicina. Se non ti sei ancora iscritto, puoi farlo online a soli 5
euro tramite il nostro sito internet www.adiconsum.it
o la nostra app Adiconsum
Reclami 2.0