Difficile annullare una vacanza senza perdere tutto
quello che si è già versato e forse dovendo pagare anche qualche penale, ma in
caso di grave malattia, almeno recuperare la caparra è possibile.
È quello che è capitato ad un consumatore veronese,
che ha richiesto l’assistenza di Adiconsum Verona.
Il consumatore aveva prenotato un appartamento per
sé e la moglie in una struttura di San Candido, in provincia di Bolzano,
versando una caparra di 1.300 euro, ma pochi giorni prima della partenza, era stato costretto a disdire la prenotazione per gravi e sopravvenuti problemi clinici, che lo
costringevano ad essere ricoverato in ospedale e a subire un intervento
chirurgico al cuore. La struttura si rifiutava di restituire la somma versata
come caparra e la coppia si vedeva costretta a rivolgersi all’Adiconsum di
Verona, per veder tutelati i propri diritti.
Nel caso in questione, la coppia ha diritto non solo alla restituzione
della somma versata, ma anche alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art.
1463 c.c. per impossibilità sopravvenuta della prestazione. Il principio
giuridico prevede, infatti, l’estinzione
dell’obbligazione, in caso di impossibilità sopraggiunta della finalità
essenziale del contratto (finalità turistica). In un caso analogo,
che aveva visto, purtroppo il decesso del consumatore, la Corte di Cassazione
con la sentenza n. 26958/2007, aveva dichiarato risolto il contratto e
condannato l’albergatore a restituire quanto ricevuto a titolo di pagamento
della prestazione alberghiera. Lo
stesso principio può essere invocato in tutti quei casi di impedimenti
sopravvenuti che rendono impossibile la realizzazione della
finalità turistica, ad esempio, infortunio o malattia del cliente prima della
partenza, come è avvenuto per la coppia veronese assistita da Adiconsum Verona.