Un’importante decisione dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) conferma i diritti di una risparmiatrice veronese di 79 anni, assistita da Adiconsum Verona.
Il caso
Nel 2016 una risparmiatrice veronese di 79 anni, classificata con profilo di investimento “conservativo” (il livello di rischio più basso) e con limitata familiarità con prodotti finanziari complessi, aveva sottoscritto su consiglio del proprio intermediario bancario una polizza assicurativo-finanziaria del valore di 100.000 euro. Nel 2018 aveva effettuato un ulteriore versamento di 40.000 euro.Nel marzo 2022 l’intermediario le aveva proposto di modificare la gestione della polizza, passando da un percorso “protetto” a un percorso “guidato standard”. Questo cambiamento aveva comportato l’investimento del 50% del capitale in strumenti a maggiore volatilità, elevando significativamente il livello di rischio complessivo. Nel giro di pochi mesi la cliente aveva subito una perdita patrimoniale.
Nel marzo 2022 l’intermediario le aveva proposto di modificare la gestione della polizza, passando da un percorso “protetto” a un percorso “guidato standard”. Questo cambiamento aveva comportato l’investimento del 50% del capitale in strumenti a maggiore volatilità, elevando significativamente il livello di rischio complessivo. Nel giro di pochi mesi la cliente aveva subito una perdita patrimoniale.
L’intervento di Adiconsum Verona
Di fronte al mancato riconoscimento delle responsabilità da parte dell’istituto di credito, la risparmiatrice si è rivolta ad Adiconsum Verona. L’associazione ha preso in carico il caso e ha assistito la cliente nel ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), contestando l’inadeguatezza dell’operazione rispetto al profilo e alle competenze della risparmiatrice.
Le difese dell’intermediario
Nel corso del procedimento la banca ha sostenuto che l’operazione fosse formalmente adeguata sulla base delle profilazioni e delle valutazioni automatiche effettuate. Ha inoltre contestato alla cliente di non aver disinvestito tempestivamente, ipotizzando un suo concorso nella determinazione del danno.
La decisione dell’ACF
Con la decisione n. 8620 del 29 luglio 2026, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie ha accolto le ragioni della ricorrente e ha condannato l’intermediario a risarcire 6.899,33 euro, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, da corrispondersi entro trenta giorni.
Secondo il Collegio, le valutazioni di adeguatezza presentate dalla banca erano generiche, standardizzate e prive di una spiegazione concretamente riferita alle caratteristiche della cliente. La documentazione, inoltre, non illustrava in modo sufficientemente trasparente il profilo di rischio degli strumenti finanziari, impedendo alla risparmiatrice di comprendere pienamente le conseguenze della modifica proposta.
I principi ribaditi dalla pronuncia
La decisione conferma alcuni punti fondamentali per la tutela dei risparmiatori:
- le informazioni sugli investimenti devono essere chiare, specifiche e comprensibili;
- un cliente con profilo conservativo non può essere indirizzato verso prodotti incompatibili con la propria propensione al rischio;
- moduli standardizzati, algoritmi e profilazioni automatiche non esonerano l’intermediario dal valutare concretamente la situazione del singolo cliente;
- la mancata vendita immediata dell’investimento non cancella le responsabilità dell’intermediario per le violazioni commesse al momento della consulenza.
Il commento di Adiconsum Verona
«Questa pronuncia dimostra che la valutazione di adeguatezza non può ridursi a una firma su un modulo o al risultato prodotto automaticamente da un sistema informatico. Gli intermediari devono conoscere realmente il cliente e spiegare in modo comprensibile rischi, caratteristiche e possibili conseguenze dell’investimento proposto», sottolinea l’Avv. Silvia Caucchioli di Adiconsum Verona.Il caso assume particolare rilievo per l’età della risparmiatrice e la sua limitata esperienza finanziaria: in situazioni come questa il dovere di informazione e protezione dell’intermediario deve essere applicato con ancora maggiore attenzione.
Adiconsum Verona esprime soddisfazione per l’esito del ricorso e ribadisce il proprio impegno a tutela dei piccoli risparmiatori, affinché il risparmio costruito nel corso di una vita sia protetto da pratiche poco trasparenti e da proposte di investimento non coerenti con il profilo del cliente.