Anche se il canone di
affitto concordato non risponde al reale valore dell’immobile, l’affittuario
non può versare un importo inferiore. Lo ha stabilito la III sezione civile
della Corte di Cassazione nella sentenza n. 7636/2016. L’autoriduzione del
canone di locazione non è possibile né in caso di presenza di vizi come macchie
di umidità o infiltrazioni d’acqua, né per aver pagato interventi di
riparazione. Il pagamento dell’affitto può essere sospeso solo in caso di
immobile inservibile.
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