Il presupposto della responsabilità dell’insegnante per il danno subito dall’allievo è la
circostanza che costui gli sia stato affidato; ne consegue che chi agisce per
ottenere il risarcimento deve dimostrare che l’evento dannoso si è verificato
nel tempo in cui l’alunno era sottoposto alla vigilanza dell’insegnante, a
nulla rilevando che venga invocata la responsabilità contrattuale per
negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza o la responsabilità
extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie – suggerite
dall’ordinaria prudenza in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di
luogo – per salvaguardare l’incolumità degli alunni.
(Corte di
Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 20475/15; depositata il 12
ottobre)