L’errore
sulle generalità del convenuto o dell’appellato,
contenuto nella citazione nel giudizio di primo o secondo grado e nelle
rispettive relate di notificazione della medesima, non comporta la nullità di
nessuno dei due atti, qualora sia possibile identificare con certezza il reale
destinatario sulla scorta degli elementi contenuti nella
citazione o nella relata.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 24441/15; depositata il 1° dicembre