1.692 sono stati gli assegni contestati perché di importo
pari o superiore ai 1.000 euro senza l’apposizione della clausola di “non
trasferibilità”. Nessuna sanzione, però, è stata al momento irrogata, mentre
107 sono state le oblazioni pagate. I
dati provengono da un’indagine del Ministero dell’Economia e delle Finanze che
ha anche ricordato che gli assegni di importi pari o superiore a 1.000 euro,
senza l’indicazione del beneficiario e della clausola di non trasferibilità,
dal 4 luglio 2017, non sono validi e che la loro emissione è sanzionata con una
multa che va dai 3.000 ai 50.000 euro.
Ricapitoliamo alcune info che tutti noi dobbiamo
sapere in tema di assegni
Validità
di un assegno
Per importi pari o superiore a 1.000 euro, la sua
validità è data dall’apposizione:
Ø
del nome del
beneficiario
Ø
della clausola
di “non trasferibilità”.
Termini
della sanzione
Si paga al termine del procedimento, una volta
accertata effettivamente la violazione. L’importo della sanzione è sganciato
dall’importo dell’assegno.
Termini dell’oblazione
Nel caso degli assegni irregolari, l’oblazione è
sempre di 6.000 euro, indipendentemente dall’importo dell’assegno contestato.
Il ricorso all’oblazione deve essere fatto entro 60 gg. dalla data di
contestazione. L’importo dell’assegno contestato non deve essere superiore a
250.000 euro.
Cosa fare: pagare la sanzione o l’oblazione?
Non è dato sapere, a
priori, se è più conveniente pagare la sanzione piuttosto che l’oblazione. Come
già detto, l’oblazione è sempre pari a 6.000 euro con le limitazioni di cui
sopra.
In sede di procedimento
sanzionatorio, è possibile presentare le proprie osservazioni ed eventualmente ottenere:
·
il proscioglimento
totale
·
l’irrogazione
di una sanzione più bassa dell’oblazione. Al consumatore è, infatti, concessa
la possibilità di chiedere che venga ridotta di 1/3. La multa minima
applicabile è di 2.000 euro.
In attesa dell’intervento legislativo
Come già scritto nella notizia
pubblicata lo scorso 1° marzo, in attesa di un intervento legislativo che sani la
maximulta, ricorda che:
è apposta la dicitura “non trasferibile”, puoi utilizzarli, indicando il nome
del beneficiario e senza apporre la scritta, per importi inferiori a 1.000 euro;
per importi pari o superiori a 1.000 euro apponi, invece, la corretta dicitura,
pena la maxi sanzione