Nei
contratti di assicurazione contro i danni che prevedono la determinazione del
premio in base ad elementi variabili – c.d. clausola di regolazione del premio
– l’assicurato ha l’obbligo di comunicare periodicamente all’assicuratore le
variazioni dei dati rilevanti ai fini della variazione del premio. Tale onere
costituisce oggetto di un’obbligazione civile diversa da quelle indicate
dall’art. 1901 c.c. e un eventuale inadempimento non comporta l’automatica
sospensione della garanzia. Quest’ultimo effetto, così come la risoluzione del
contratto, può avvenire solo in base ai principi generali in tema di importanza
dell’inadempimento e di buona fede nell’esecuzione del contratto.
(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 8486/15; depositata il 27
aprile)
http://www.dirittoegiustizia.it/