L’accertamento
fiscale è nullo se
l’amministrazione non prova di aver validamente delegato il funzionario che ha
firmato l’atto. Deve essere l’ufficio a provare che il funzionario che ha sottoscritto l’atto era legittimamente
delegato. Gli accertamenti sono nulli se non sono sottoscritti dal capo
dell’ufficio
emittente o da un impiegato della carriera direttiva validamente delegato. La
sottoscrizione da parte di un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente
a sottoscriverlo ovvero da parte di un soggetto privo di valida delega, non
soddisfa il requisito espressamente richiesto, a pena di nullità, dalla
norma (articolo 42 D.P.R. n. 600/73).
Corte di Cassazione, sez. V Civile, sentenza 24492/15; depositata il 2 dicembre
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