Il passeggero può chiedere alla compagnia aerea il risarcimento per la perdita dei propri
oggetti personali anche nel caso in cui questi siano contenuti all’interno di
un bagaglio non registrato a suo nome, bensì a nome di un altro passeggero
imbarcato sullo stesso volo.
Lo ha stabilito una sentenza della Corte di Giustizia
europea (causa C-410/11), con riguardo al caso di una famiglia di 4 passeggeri,
i cui 2 bagagli (contenenti gli effetti personali di tutta la famiglia) erano
stati smarriti e mai più ritrovati.
I bagagli in questione, registrati a nome di due dei quattro
passeggeri (padre e madre della famiglia, ai quali erano stati rilasciati gli
scontrini identificativi dei bagagli consegnati), contenevano in realtà – come
accade di frequente in casi del genere – i beni di tutta la famiglia, quindi
anche dei due figli minorenni che viaggiavano con i genitori.
La Corte, in proposito, ha riconosciuto il diritto al
risarcimento per la perdita del bagaglio non solo al passeggero che lo abbia
registrato a proprio nome (e al quale sia stato rilasciato lo scontrino
identificativo), ma anche al passeggero, imbarcato sullo stesso volo, i cui
beni fossero contenuti nel bagaglio andato smarrito.
Chiaramente, in casi del genere, spetta al passeggero
interessato dimostrare che il bagaglio smarrito, consegnato a nome di un
passeggero diverso imbarcato sullo stesso volo, contenesse effettivamente i
propri oggetti personali.
Al riguardo, il giudice nazionale potrà ad esempio tenere
conto della circostanza che i passeggeri siano membri della stessa famiglia, o
che abbiano acquistato i biglietti insieme, o anche che si siano registrati
nello stesso momento.
La Convenzione di Montreal, che impone al vettore aereo il
rilascio di uno scontrino identificativo per ogni bagaglio consegnato, non può
infatti essere interpretata in maniera restrittiva degli interessi dei
consumatori, limitando il diritto al risarcimento per la perdita del bagaglio
ai soli passeggeri che lo abbiano registrato a proprio nome.