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BOLLETTE LUCE/GAS: IN CASO DI MOROSITÀ PIÙ TEMPO PER PAGARE

A cura di

Adiconsum Web

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Stante la crisi che continua ad
attanagliare le famiglie, l’ Autorità per l’energia elettrica ed il gas ha emanato una delibera  (la n° 67/2013/R/com) che ha introdotto nuove regole per
la c.d. costituzione in mora e per
l’eventuale successiva richiesta di sospensione
della fornitura
, avanzata dalle imprese venditrici alle aziende energetiche,
in caso di morosità dell’utente. L’obiettivo perseguito dall’Autorità è quello
di evitare proprio tale sospensione e per fare questo ha stabilito una serie di
step da rispettare. 

Eccoli:

 

Costituzione
in mora


La lettera di costituzione in mora
redatta dal venditore deve contenere:

·        
il
termine ultimo di pagamento. Esso può variare da 20 gg. solari a 15 gg. solari.
N.B.:
Il consumatore ha 20 gg di tempo nel caso in cui il venditore non è in grado di
documentare la data di effettivo invio della raccomandata (ad es. nel caso in
cui non è in possesso della ricevuta) che comunque deve essere consegnata al
vettore postale entro e non oltre 3 gg. lavorativi dall’emissione della stessa;
ne ha 15, nel caso in cui il venditore è in possesso della data di effettivo
invio  della raccomandata

·        
il
termine decorso il quale il venditore, non avendo ricevuto il pagamento, avanza
la richiesta di sospensione della fornitura all’impresa distributrice. Tale termine non può essere inferiore ai 3
gg. lavorativi a partire dall’ultimo giorno utile per effettuare il pagamento
indicato nella lettera di costituzione in mora.

 

Richiesta
di sospensione fornitura

In caso di reclami in corso da parte
dell’utente per conguagli o di bollette con importi anomali, prima di
richiedere all’impresa energetica di sospendere la fornitura di energia
elettrica e gas, il venditore ha l’obbligo di dare risposta a tali reclami.

 

Sanzioni
per il venditore e indennizzi automatici in bolletta per il consumatore


·        
Mancato
invio raccomandata di costituzione in mora: 30 euro

·        
Invio
raccomandata di costituzione in mora, ma mancato rispetto dei termini per la
sospensione della fornitura: 20 euro

In
questi due casi, il venditore non può avanzare nessuna richiesta di ulteriori
importi relativi alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.

 

Entrata
in vigore

·        
Maggio

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