L’AEEGSI, con la delibera n. 258/2015/R/COM del 29 maggio, ha riconosciuto la possibilità per
gli utenti di chiedere la rateizzazione del pagamento addebitato in bolletta
anche dopo la scadenza prevista. Il provvedimento si inquadra in un processo di
modifiche del mercato retail che prevede anche interventi ritenuti prioritari
sulle modalità per incentivare la fatturazione su consumi effettivi o
autoletture. I clienti serviti in regime di tutela potranno chiedere il
pagamento a rate fino a 10 giorni dopo la scadenza del termine fissato dalla
fattura (facoltà precedentemente riconosciuta solo fino alla scadenza), cioè
entro 30 giorni dalla sua emissione. La rateizzazione deve essere
obbligatoriamente offerta al cliente in alcuni casi di fatturazione a
conguaglio o di addebito di consumi non registrati dal contatore per anomalie
non imputabili al cliente. La comunicazione di messa in mora diviene
obbligatoria per tutte le fatture, anche per quelle scadute durante una
precedente procedura di messa in mora. Tale adempimento diviene per il
fornitore condizione necessaria per la richiesta di sospensione della
fornitura, così come egli dovrà necessariamente rispondere ad eventuali reclami
scritti del cliente. Ove tali prescrizioni procedurali non vengano rispettate,
scattano indennizzi automatici a favore del cliente nella misura di 30€ ove la
fornitura venga sospesa per morosità senza invio della comunicazione di costituzione
in mora da parte del fornitore oppure ove egli, pur avendo osservato le
formalità richieste, non abbia rispettato le tempistiche indicate
dall’Autorità.
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