Tutto quello
che c’è da sapere per usufruire del bonus.
Importo
– 80
euro al mese o 160 euro per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 al
31 dicembre 2017
– il
differente importo dipende dall’ISEE
DSU
e ISEE
La Dichiarazione Sostitutiva Unica
(DSU), necessaria per calcolare l’ISEE per accedere alle prestazioni sociali
agevolate, deve essere aggiornata al momento della richiesta.
I valori dell’ISEE per usufruire del
bonus sono:
– 80
euro/mese per ISEE non superiore ai 25.000 euro
– 160
euro/mese per ISEE non superiore ai 7.000 euro
Fino
a quando
– Non
oltre il terzo anno di età del bambino/ingresso del bambino adottato e fino a quando permangono i requisiti dell’ISEE
per tutti e tre gli anni (25.000 euro oppure 7.000 euro)
Chi
può richiederlo
– Il genitore che convive con il
figlio, se single, o uno dei due genitori, o il responsabile genitoriale o
l’affidatario.
Come
richiederlo
La domanda per
il riconoscimento dell’assegno deve essere presentata all’INPS esclusivamente
in via telematica mediante una delle seguenti modalità:
- Accedendo al sito WEB www.inps.it – Servizi on line – tramite il proprio PIN
- Telefonando al Contact Center Integrato – numero verde 803.164 (numero gratuito
da rete fissa) o numero 06
164.164 (numero da rete mobile
con tariffazione a carico dell’utenza chiamante) - Recandosi presso i Patronati.
Il servizio
d’invio delle domande è disponibile attraverso il seguente percorso: -> Servizi
per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> Assegno di natalità – Bonus bebè.
Per agevolare
la compilazione della domanda on line, nella sezione moduli del sito
www.inps.it sarà disponibile un modulo facsimile che ripropone le maschere del
servizio on line.
Tempi
di presentazione della domanda
– Entro
90 gg dalla nascita o dall’ingresso nel nucleo familiare in caso di adozione.
– Oltre
i 90 gg, l’assegno sarà erogato dal mese di presentazione della domanda
Decadenza
dal bonus
Oltreché per l’ISEE, la decadenza
dal bonus si configura nei seguenti casi:
– decesso
del figlio
– revoca
dell’adozione
– decadenza
dall’esercizio della responsabilità genitoriale
– affidamento
del figlio a terzi
– affidamento esclusivo
del figlio al
genitore che non ha
presentato la domanda.
Sospensione
dell’erogazione del bonus
– Se
l’onere sostenuto dall’INPS, per tre
mensilità consecutive, risulta essere superiore alle previsioni di
spesa di cui all’art.
1, comma 128, della legge n. 190 del 2014, rapportate
al periodo d’anno trascorso, l’INPS sospende
l’acquisizione di nuove
domande.
– Rimarrà
inalterata invece l’erogazione per i bonus già concessi.