Sentite questa storia capitata ad un consumatore
che chiameremo, per motivi di privacy, Sig. X.
Il Sig. X acquistava due buoni fruttiferi postali
nel lontano 1998, di 5 milioni di lire l’uno, con scadenza a 17 anni e capitale
triplicato.
Scaduti i 17 anni, il Sig. X si presenta agli
sportelli di Poste italiane per riscuotere il dovuto, ma un’amara sorpresa lo
attende: Poste italiane, infatti, gli comunica che il suo capitale non è triplicato,
ma semplicemente raddoppiato a causa di una serie di decreti ministeriali
intervenuti nel frattempo che avrebbero modificato le condizioni di
capitalizzazione.
Il Sig. X si rivolge allora all’Adiconsum di
Grosseto, che dopo il primo reclamo a Poste, presenta ricorso all’Arbitro
Bancario Finanziario, deputato a risolvere i contenziosi tra
consumatore/banca/Poste/intermediari, facendo ottenere al consumatore la somma
triplicata a lui spettante.
L’Arbitro Bancario Finanziario ha confermato quanto
stabilito da una sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Riunite la n.
13979/07, secondo la quale il vincolo contrattuale che lega il consumatore
acquirente e Poste italiane emittente di un Buono deriva da quanto risulta scritto
sul Buono stesso.
In parole povere: conta il rendimento scritto e non
i decreti ministeriali!
Se anche voi siete tra coloro che hanno
sottoscritto buoni fruttiferi postali stipulati tempo fa, seguite questi due
consigli:
1.
controllate il
numero di serie dei buoni fruttiferi sul sito di Poste italiane
2.
in caso di
contestazione, rivolgetevi alle sedi territoriali Adiconsum
per ricevere l’adeguata assistenza, presentando, se necessario, ricorso
all’Arbitro Bancario Finanziario per veder rispettati i propri diritti.
IMPORTANTE: Per saperne di più sull’Arbitro
bancario finanziario, leggi anche la nostra scheda!