Due le novità principali sui buoni pasto introdotte
dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in vigore dal 9 settembre
scorso: il limite all’utilizzo di più buoni pasto insieme, non più di 8, e
l’ampliamento degli esercizi presso cui spenderli. Non più solo in bar, in
ristoranti e supermercati, ma anche nei mercatini dei produttori locali, negli
agriturismi, negli ittiturismi, ecc., insomma tutti coloro legittimati a:
·
somministrare
di alimenti e bevande
·
esercitare attività
di mensa aziendale ed interaziendale
·
vendere al
dettaglio sia in sede fissa, cioè in un negozio, che su area pubblica (bancarelle)
come nei mercatini dove i produttori vendono i propri prodotti.
Resta
sottointeso che lo svolgimento di tali attività di somministrazione è
subordinato al rispetto dei requisiti igienico sanitari vigenti.
Rimangono in vigore gli altri requisiti dei buoni
pasto e cioè la loro non cedibilità ad altri soggetti diversi dal titolare e l’impossibilità
di commercializzare o convertirli in denaro.
Il buono pasto deve riportare la seguente dicitura: Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né
commercializzabile o convertibile in
denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare.
Ricordiamo inoltre che essi sono utilizzabili per l’intero
valore facciale comprensivo di Iva.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, in
collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con
l’Autorità nazionale anticorruzione, si occuperà di monitorare gli effetti del
decreto e, in base a quanto rilevato, entro diciotto mesi dall’entrata in
vigore del decreto, adotterà misure integrative
e correttive.