L’Agenzia delle Entrate ha reso noto
che il termine per la presentazione della dichiarazione sostitutiva di non
detenzione dell’apparecchio tv è slittato a Lunedì 16 maggio. La proroga vale
sia per le dichiarazioni presentate in formato cartaceo che online.
È stata quindi accolta la richiesta
formulata da più parti, e anche da Adiconsum, di rinviare i precedenti termini
(30 aprile e 10 maggio).
I nuovi modelli sono stati anche
l’occasione per aggiornare la definizione di apparecchio tv alla luce di quanto
stabilito dal Consiglio di Stato per cui:
Computer,
smartphone e tablet privi di sintonizzatore
per ricevere il segnale digitale terrestre o satellitare
NON sono da considerarsi come apparecchi televisivi
e quindi non devono pagare il canone RAI.
CHI
NON È TENUTO AL PAGAMENTO DEL CANONE
Non pagherà chi:
Ø
non possiede un
apparecchio televisivo
Ø
ha più di 75 anni ed
ha un reddito basso
Ø
è proprietario di
seconda casa, perché lo paga sulla prima.
COME
PRESENTARE LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Il Modello, una volta scaricato e
compilato, può essere inviato:
1.
per via telematica,
grazie all’applicazione disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate
utilizzando le credenziali di Fisconline o Entratel
2.
attraverso gli
intermediari su specifica delega del contribuente
3.
per posta con plico
raccomandato senza busta, con allegata una fotocopia del documento di identità,
indirizzato a: Agenzia delle Entrate,
Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello Abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino
VALIDITÀ
DELLA DICHIARAZIONE
·
1 anno.