La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio
Emilia (Ctp) ha stabilito, tramite sentenza n. 204/1 del 31 luglio 2017, che la
notifica della cartella di pagamento, eseguita dall’Agente della Riscossione
via PEC con allegato file in formato Pdf, è considerata nulla.
L’inammissibilità del documento, spiega la Ctp, dipende
dal fatto che il file è considerato come una copia elettronica senza valore,
poiché priva di attestato di conformità da parte di un Pubblico Ufficiale.
IMPORTANTE: affinché la notifica inviata via pec
dall’Agente della Riscossione sia ritenuta valida, il file deve avere l’estensione
“p7m” che garantisce integrità e immodificabilità del documento e la validità
della firma digitale apposta.