L’Ordinanza della Protezione civile del 30 gennaio scorso ha predisposto i primi interventi di protezione civile, tra cui, all’articolo 10, anche la previsione della sospensione del pagamento delle rate dei mutui per i proprietari di immobili nei Comuni interessati dal ciclone Harry, catalogato come causa di forza maggiore, e per i quali era stato dichiarato lo stato di emergenza per eventi metereologici eccezionali. Vediamo nel dettaglio in cosa consiste la sospensione dei mutui.
Chi può accedere alla sospensione del pagamento dei mutui
Possono accedere alla sospensione i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o danneggiati fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza,
Cosa fare per accedere alla sospensione del pagamento dei mutui
Per richiedere la sospensione è necessario presentare un’autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, alla banca/intermediario finanziario.
N. B.: La richiesta di sospensione non è obbligatoria, ma una libera scelta. Pertanto, chi può onorare il pagamento delle rate, può comunque procedere alla loro normale corresponsione.
Che tipo di sospensione
Due sono le tipologie di sospensione che possono essere richieste:
- sospensione del pagamento dell’intera rata
- sospensione del pagamento della sola quota capitale.
Obblighi delle banche e degli intermediari finanziari
Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta Ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo 18 dicembre 2009 tra l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a 30 giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione.
Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 26 gennaio 2027, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.
IMPORTANTE: Per assistenza nella domanda di richiesta della sospensione, rivolgersi alle sedi territoriali Adiconsum.