E’ stato
potenziato lo strumento dell’azione di classe attualmente disciplinato nel
Codice del consumo, inserendolo nel
codice di procedura civile. La class action, infatti, potrà essere intrapresa
da tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie, anche se modeste e ci
saranno poi incentivi
economici all’utilizzo dell’azione, in particolare sostenendo l’attività di
coloro che la propongono. Si introducono meccanismi che facilitano l’attuazione
dello strumento ed è innovata la disciplina del compenso per i difensori, in
caso di accoglimento della domanda, riconoscendo loro la cosiddetta ‘quota
lite”. L’azione di classe sarà sempre esperibile in relazione a “diritti
individuali omogenei” ed a “interessi collettivi” da ciascun
componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati
cui partecipa, a tutela da ogni obbligazione. Quanto all’oggetto,
all’accertamento della responsabilità, alla condanna al risarcimento del danno
e alla condanna alle restituzioni, si aggiunge l’inibitoria nei confronti degli
autori delle condotte lesive. Contro chi si può utilizzare la Class Action? Imprese
ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità. Sarà il tribunale
che valutarne l’ammissibilità entro un mese dalla presentazione dell’azione,
che può essere riproposta in caso di reiezione con un titolo diverso. Se passa
la Class Action al Senato, in caso di condanna il giudice può procedere
direttamente alla liquidazione individuale di ogni singolo aderente all’azione,
o stabilire un criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione dei singoli
assegnando alle parti un termine (massimo 90 giorni) per trovare un accordo
sulla liquidazione del danno e le restituzioni.