La mediazione obbligatoria non rispetta la direttiva Unione Europea
Sui meriti che sarebbero derivati dal rendere obbligatoria la mediazione quale strumento per dirimere i contenziosi in essere tra impresa e consumatore, Adiconsum aveva avanzato sin dall’inizio dei dubbi.
Ora – dichiara Pietro Giordano, Segretario Generale Adiconsum – anche gli agenti della Commissione europea, nella disamina della legge italiana sulla mediazione obbligatoria, vengono in soccorso e portano sostegno alle nostre perplessità.
Gli agenti ritengono infatti che i nostri legislatori non abbiano colto lo spirito della direttiva CEE 52/2008, avvalorando quanto da noi sostenuto.
Innanzitutto – continua Giordano – la legge sulla mediazione obbligatoria disattende il carattere di ricorso volontario a tale strumento da parte del consumatore, che è invece proprio il DNA della mediazione. Le pesanti sanzioni poi comminate al consumatore in caso di non accoglimento delle scelte del mediatore inficiano la libera scelta del consumatore di proseguire o meno nella trattativa, precludendogli anche la possibilità di adire le vie giudiziarie tradizionali.
Infine – prosegue ancora Giordano – siamo proprio sicuri che la mediazione obbligatoria rappresenti la soluzione più economica per il consumatore nella risoluzione delle sue controversie con le imprese? La direttiva europea si proponeva di diffondere la cultura delle ADR (alternative dispute resolution) quale alternativa ai contenziosi nei Tribunali, mantenendo il loro carattere di peculiarità. Siamo proprio sicuri che questo obiettivo sia stato raggiunto nel nostro Paese?
Volontarietà, gratuità, interrompibilità del procedimento in qualunque fase, possibilità, in caso di non accordo, di adire altre vie, comprese quelle giudiziarie tradizionali, – conclude Giordano – sono tutti elementi rispettati nella conciliazione paritetica, che vede la presenza di un rappresentante dei consumatori e uno dell’impresa. La sua efficacia è testimoniata dal gran numero di conciliazioni sottoscritte con tutte le maggiori imprese di servizio, compresi anche quei problemi per cui ora è richiesta la mediazione obbligatoria (segno evidente che tale strumento è ritenuto efficace anche da parte delle aziende) e dalle migliaia di consumatori che in questi anni si sono avvalse di tale procedura.
Chiediamo al Governo di adoperarsi per la diffusione di tutte le possibili composizioni alternative nelle controversie imprese-consumatori.
Ricordiamo che la mediazione nel nostro Paese è obbligatoria per le seguenti materie: condominio, diritti reali, divisione, successione, patti di famiglia, locazione, comodato, risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, risarcimento del danno derivante da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo pubblicitario, contratti assicurativi, bancari e finanziari.