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PROCEDURA DI CONCILIAZIONE ANCOT

Alla procedura di Conciliazione potranno far ricorso gli utenti dei servizi erogati da consulenti tributari iscritti ad ANCOT.

Presentazione dell’istanza di Conciliazione

  1. L’utente può proporre istanza di Conciliazione ogni volta che, presentato un reclamo al tributarista, abbia ricevuto da parte dello stesso una risposta ritenuta insoddisfacente ovvero non abbia ricevuto alcuna risposta.
  2. La domanda di Conciliazione deve essere inviata entro 30 giorni solari decorrenti dalla data di ricevimento della risposta al reclamo, ovvero, in caso di mancata risposta entro i termini previsti, entro ulteriori 30 giorni solari.
  3. Alla procedura si accede presentando domanda inviandola ad Adiconsum per via telematica all’indirizzo di posta elettronica conciliazioni@adiconsum.it. I moduli per la domanda saranno scaricabili dal sito www.adiconsum.it.
  4. La domanda di Conciliazione deve essere presentata da chi ha presentato reclamo o da un suo delegato.
  5. L’utente, con la sottoscrizione della domanda, dichiara di non aver presentato ricorso all’Autorità giudiziaria per dirimere la controversia in questione e si impegna a comunicare preventivamente alla Commissione la rinuncia alla domanda, qualora intenda adire l’Autorità giudiziaria.

Esito della procedura

  1. Al termine del procedimento, i componenti della Commissione redigono e sottoscrivono un verbale con un’ ipotesi di accordo, che viene inviato sia all’utente, sia al professionista. In caso di esito negativo del tentativo di Conciliazione, i componenti della Commissione ne danno atto sottoscrivendo, alla conclusione del procedimento, un verbale di mancato accordo che verrà inviato all’utente e al professionista.
  2.  Se le Parti accettano l’accordo devono sottoscrivere il verbale e rinviarlo alla Commissione entro e non oltre 30 giorni solari, tramite raccomandata AR. In tale caso l’accordo è immediatamente vincolante tra le parti stesse, estingue la controversia in modo definitivo, con conseguente rinuncia ad ogni ulteriore diritto e azione. Il tentativo di conciliazione ha esito positivo solo nel caso in cui sia l’utente, sia il professionista sottoscrivono la proposta di accordo di cui al comma 1.

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