Il delitto di truffa contrattuale deve ritenersi realizzato
quando l’agente pone in essere artifici e raggiri al momento della conclusione
del negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo che viene indotto
al consenso che altrimenti non avrebbe prestato. Anche la semplice menzogna, capace di ingenerare
nella vittima la rappresentazione di una falsa realtà, integra gli estremi di
un raggiro, necessario per la configurazione di tale reato.
quando l’agente pone in essere artifici e raggiri al momento della conclusione
del negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo che viene indotto
al consenso che altrimenti non avrebbe prestato. Anche la semplice menzogna, capace di ingenerare
nella vittima la rappresentazione di una falsa realtà, integra gli estremi di
un raggiro, necessario per la configurazione di tale reato.
(Corte di Cassazione,
sez. II Penale, sentenza n. 39741/15; depositata il 1° ottobre)
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