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CONGUAGLI DI LUCE, GAS, ACQUA: COSA ABBIAMO DETTO ALLA X COMMISSIONE DELLA CAMERA

A cura di

Adiconsum Web

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Il 12 settembre scorso siamo stati auditi alla X
Commissione della Camera sulla proposta di legge Baldelli (C. 3792) riguardante
“Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio
per l’erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici”.

 

Il problema della fatturazione a conguaglio è un
tema annoso e ben noto a noi di Adiconsum. Moltissimi infatti sono i
consumatori che si rivolgono alle nostre sedi per aver ricevuto bollette di
luce, gas o acqua relative a conguagli di svariati anni addietro con importi
molto elevati, anche di diverse migliaia di euro.

 

Il problema è dovuto principalmente
all’inadempimento dei fornitori:

·     
che non
provvedono alla lettura del contatore, comportamento inconcepibile considerato
che tutte le utenze hanno il contatore elettronico

·     
che non inviano
periodicamente le bollette

·     
che inviano
conguagli errati

·     
che inviano
bollette con consumi stimati, di molto inferiori ai consumi reali, e poi, in un
secondo tempo, conguagli molto elevati.

 

Quali
conseguenze per i consumatori

I comportamenti delle aziende negano di fatto al
consumatore:

·     
la possibilità
di verificare periodicamente i propri consumi

·     
la
consapevolezza degli effettivi costi da sostenere

·     
la possibilità
di valutare altre offerte, magari più convenienti.

 

Proposte
di Adiconsum

Ad avviso di Adiconsum, per risolvere i problemi
legati alla misurazione è necessario individuare un Ente Terzo. Tale ruolo
potrebbe essere affidato all’Acquirente Unico.

Entrando poi nello specifico della proposta di
legge Baldelli, riteniamo che l’art. 1, comma 1, che riconosce pratica
commerciale scorretta l’invio di fatturazioni a conguaglio per periodi maggiori
di due anni, debba invece considerare periodi più brevi del biennio. Idem per
l’art. 1, comma 2, che prevede come pratica commerciale aggressiva
l’inserimento nei contratti che prevedono fatturazione a conguaglio superiore
ai due anni dell’intimazione di pagamento immediato con la minaccia del
distacco dell’utenza. A nostro avviso, la pratica commerciale va considerata
aggressiva per periodi più brevi del biennio.

Ci siamo espressi inoltre in maniera contraria all’inserimento
nel contratto della clausola in cui il consumatore possa autorizzare per
iscritto l’azienda ad inviare fatture a conguaglio per periodi maggiori di 2
anni.

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