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Contratti luce e gas: nuove regole a garanzia dei consumatori

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Più tutele per i consumatori dal 1° gennaio 2025. Lo ha reso noto l’ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Vediamo di che si tratta.

La delibera ARERA 395/2024/R/com

L’ARERA ha presentato alle Associazioni Consumatori riconosciute dalla legge, nell’ambito del Tavolo di confronto sul superamento delle tutele di prezzo, la delibera 395/2024/R/com, con nuove regole per i contratti di luce e gas. L’obiettivo della delibera è quello di offrire maggiori garanzie e trasparenza:

  • sia in fase di sottoscrizione dei contratti fuori dai locali commerciali o a distanza (via telefono)
  • sia in caso di variazioni contrattuali da parte dell’azienda energetica.

Di seguito le nuove regole.

Contratti conclusi fuori dai locali commerciali oppure a distanza

Obbligo in capo al venditore di fornire  se disponibili, le informazioni sui mezzi di comunicazione elettronica che consentano lo scambio di messaggi scritti su un supporto durevole*, in grado di riportare data e ora della comunicazione.

Contratti via telefono

Per i contratti sottoscritti via telefono, sarà necessario inoltre che, ai fini della validità del consenso per la stipula del contratto, il cliente confermi di aver ricevuto il documento scritto con tutte le condizioni contrattuali, trasmesso su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole disponibile e accessibile.

Contratti stipulati “porta a porta” o in sede di gite organizzate

Il diritto di recesso dal contratto viene esteso da 14 a 30 giorni.

Comunicazione delle modifiche delle condizioni contrattuali (variazioni unilaterali, evoluzioni automatiche, rinnovi)

La comunicazione delle variazioni unilaterali e rinnovi dovrà avvenire con un preavviso non inferiore a 3 mesi, ridotto a 1 mese solo nel caso in cui la variazione unilaterale comporti una riduzione dei corrispettivi determinati dal venditore. In caso di mancato rispetto del termine di preavviso, il venditore deve corrispondere un indennizzo automatico al cliente finale.

Inoltre, la comunicazione delle variazioni unilaterali e rinnovi dovrà:

  • essere fornita dai venditori su un supporto durevole, preventivamente accettato dal cliente
  • avere un contenuto vincolato alle specifiche previsioni regolatorie
  • essere separata da comunicazioni di altra natura.

Nel caso di comunicazioni telematiche, l’intestazione della comunicazione deve coincidere con l’eventuale oggetto del messaggio di trasmissione.

Varie

È stata inoltre confermata, anche ai fini del rispetto delle tempistiche di preavviso per le comunicazioni delle modifiche contrattuali disciplinate dall’Autorità, l’applicazione degli articoli 1334 e 1335 del Codice civile che, da un lato, correlano la produzione degli effetti giuridici degli atti unilaterali al momento in cui pervengono a conoscenza del destinatario e, dall’altro lato, presumono che il destinatario abbia avuto conoscenza dell’atto nel momento in cui lo stesso atto sia pervenuto al suo indirizzo.
Nel caso di controversie legate all’efficacia della variazione unilaterale e del rinnovo delle condizioni economiche, a seguito di una eventuale contestazione sulla ricezione dell’atto da parte del cliente, grava sul venditore l’onere della prova dell’invio e del recapito degli atti.

Telemarketing e teleselling

La delibera ha ribadito la responsabilità dei venditori per quanto riguarda il rispetto del Codice di condotta commerciale e dei diritti dei clienti anche con riferimento ai servizi telemarketing e teleselling affidati a terzi, indipendentemente dalla tecnologia o dalle modalità organizzative adottate per promuovere e concludere i contratti.

 

Che cos’è il “supporto durevole”

*Il supporto durevole è lo strumento che permette al cliente di conservare le informazioni per un lasso di tempo adeguato alle finalità della comunicazione e di riprodurle esattamente come sono state trasmesse (requisiti di integrità e conservabilità). Esempi sono la comunicazione cartacea (tramite posta) e la comunicazione elettronica, come file inviato tramite e-mail o testo sul sito internet o sull’app del venditore (in questo caso, il venditore deve aver informato il cliente della presenza di tali comunicazioni, ad esempio via SMS o tramite notifica).

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