Sono passati anni dall’adozione del regolamento EC/2007/861 sulle Small Claims, le controversie transnazionali di modico valore che possono essere risolte in maniera semplice, veloce ed economica (in Italia sono sufficienti dai 43 a 98 euro per controversie fino a 5.000 euro).
Quali sono gli ostacoli che impediscono ai cittadini di beneficiare di questo strumento per la risoluzione giudiziale di una lite transfrontaliera?? Quali sono le buone pratiche adottate dagli stati membri per assicurare la corretta applicazione del regolamento?
Per rispondere a queste domande “SCAN2 – Small Claims Analysis Net”, la rete impegnata ad ampliare la conoscenza di questo strumento tra il grande pubblico e migliorarne la fruibilità attraverso la digitalizzazione, ha realizzato un’analisi comparativa tra 26 paesi dell’Unione europea.
L’analisi ha preso in considerazione numerosi aspetti riguardanti l’applicazione del regolamento nei singoli stati, come ad esempio i costi della procedura o le istituzioni responsabili del procedimento e ha posto l’accento in particolare sugli strumenti e sulle buone pratiche per migliorare le criticità esistenti.
Ancora poca consapevolezza
La mancanza di conoscenza della procedura non è stata risolta dal portale della giustizia elettronica E-Justice; l’analisi condotta ha, infatti, evidenziato che spesso le pagine web non sono aggiornate o utilizzano un approccio che non aiuta il cittadino (es. mancanza di istruzioni dettagliate sulle varie fasi della procedura).
Abbattere le barriere linguistiche
La sentenza deve essere redatta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello stato membro in cui deve essere eseguita. Le procedure di esecuzione sono quelle proprie di ciascuno stato membro e sarebbe importante che in ogni stato fosse possibile reperire le informazioni sulla regolamentazione nazionale in più lingue, al fine di renderne più semplice la fruizione per tutti.
Digitalizzazione
Considerando che le controversie trattate sono di natura transnazionale, un appropriato uso degli strumenti digitali permetterebbe di semplificare ulteriormente la procedura rendendola più accessibile a quanti intendano utilizzarla, in special modo se i sistemi attuati dai singoli stati interagissero tra loro. Purtroppo, sebbene alcuni Stati membri dispongano di sistemi digitalizzati, non è così per la maggioranza.
In Italia
Nel nostro paese la competenza a trattare le small claims transnazionali non è affidata ad un’autorità giudiziaria speciale ma, stante il loro valore, spesso è il Giudice di pace che decide sulla maggior parte di queste controversie.
La possibilità di utilizzare modalità digitali per presentare un reclamo al Giudice di pace di competenza non è implementato in tutte le città italiane.
Tuttavia, è possibile interagire attraverso i canali digitali con il Giudice di pace in alcuni distretti in cui è disponibile il servizio online (https://gdp.giustizia.it/sigp/index.php?menu=guida&pagina=guida).
La mancanza di una gestione digitalizzata di queste controversie rappresenta un grave problema in quanto tende a scoraggiare gli utenti dall’utilizzare questo strumento.
Inoltre, nel nostro paese fatta eccezione per l’assistenza fornita dal Centro Europeo Consumatori Italia (ECC Italia) designato dal Ministero della Giustizia quale punto di assistenza per i cittadini, non è previsto supporto gratuito da parte dello stato che orienti gli utenti nella procedura ESCP.
Per consultare il report completo e le singole schede per i 26 paesi europei coinvolti visita il sito web https://scan2.vub.be/
La rete SCAN2: Vrije Universiteit Brussel (BE – coordinatore), Adiconsum, Fondazione Bruno Kessler (IT), Università di Tecnologia di Tallinn – Taltech (EE), Federazione Europea Ordine degli Avvocati (FR), Fondazione camera europea degli ufficiali giudiziari (BE), Università di Lubiana (SI), Università di Zagabria – Facoltà di Giurisprudenza (HR), Università di Vilnius (LT), Centro Europeo Consumatori Germania (DE)
Il progetto SCAN2 è finanziato dall’Unione Europea (con l’accordo di sovvenzione n. 101046587 – SCAN2). I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia esclusivamente quelli dell’autore (o degli autori) e non riflettono necessariamente quelli dell’Unione europea o della Commissione europea. Né l’Unione Europea né l’autorità che ha concesso la sovvenzione possono essere ritenute responsabili.