Quante volte non hai fatto valere i tuoi diritti in
una controversia transfrontaliera di modesto importo nei confronti di un’impresa
con sede in uno Stato membro diverso dal tuo, pensando ai costi che avresti
dovuto affrontare, ai tempi lunghi della giustizia o alle difficoltà che
avresti incontrato con la lingua nel presentare il ricorso?
C’è una possibilità di far valere i tuoi diritti
anche in questi casi! Si tratta del Procedimento
europeo per le controversie di modesta entità, una procedura giudiziale,
alternativa a quelle ordinarie operanti in ciascuno Stato membro.
A dire la verità questa procedura già esiste dal
2009, ma dal 14 luglio scorso, è entrato in vigore il nuovo Regolamento (2015/2421),
che ha apportato alcune modifiche sostanziali come l’innalzamento del valore
limite di queste cause (civili e commerciali) a 5.000 euro (esclusi interessi,
diritti e spese).
Modalità
e tempi
Le modalità e i tempi del ricorso al procedimento
europeo per le controversie di lieve entità sono i seguenti:
·
chi intende
far valere il proprio diritto deve compilare il modulo di domanda (modulo
standard A) ed inviarlo, insieme a tutta la documentazione a supporto della richiesta,
all’organo giurisdizionale preposto
·
il giudice,
una volta ritenuta fondata e ammissibile la domanda, compila la parte I del
modulo di replica (modulo standard C) e notifica il fascicolo alla controparte
entro 14 giorni dal ricevimento della domanda
·
la parte
contro cui viene intentato il ricorso può compilare la parte II del modulo di
replica, ritrasmetterla al giudice assieme ai propri atti difensivi, entro 30
giorni
·
il giudice ha
14 giorni di tempo per notificare copia del modulo di replica a chi ha proposto
il procedimento. Egli può richiedere ulteriori chiarimenti, può esperire il
tentativo di conciliazione, indire un’udienza (laddove possibile per via
telematica, per ridurre i costi)
·
il giudice
dopo aver acquisito tutte le informazioni necessarie emette la propria sentenza
entro 30 giorni. La sentenza (modulo standard D) è eseguita senza bisogno della
dichiarazione di esecutività in un altro Stato membro.
Qual è
l’organo giurisdizionale competente
Per l’Italia è il giudice di pace, salvi i casi di
competenza che la legge riserva al giudice ordinario.
Spese di
giudizio
Le spese di giudizio sono le seguenti:
·
43 euro per le
cause di valore fino a 1.100 euro
·
98 euro per le
cause di valore compreso tra 1.100 e 5.000 euro
·
inoltre per
quelle superiori a 1.033 euro oltre al contributo unificato è richiesto il pagamento
di 27 euro a titolo di anticipazione forfettaria delle spese di giudizio.
Per qualsiasi informazione e assistenza nella
compilazione della domanda, contatta il Centro Europeo Consumatori Italia (rete
europea ECC-Net), designato dal Ministero della Giustizia a fornire
informazioni ai consumatori, a titolo gratuito.
Centro Europeo Consumatori Italia
dal lunedì al venerdì
tel. 06 44238090
e-mail: info@ecc-netitalia.it