Il Tribunale di Lucca giudicava P.L. , legale rappresentante di una Srl, colpevole della contravvenzione di cui all’art. 674 cod. pen. per aver provocato emissioni in atmosfera che, sebbene conformi ai valori limite di cui alle autorizzazioni, provocavano odori nauseabondi tali da molestare gravemente le persone residenti nella zona. Il reato di getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.) è configurabile anche in presenza di molestie olfattive promananti da un impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera, e rispettoso dei relativi limiti. Se manca la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l’intensità delle emissioni, il giudizio sull’esistenza e sulla non tollerabilità delle stesse può quindi basarsi anche sulle dichiarazioni di testimoni, specialmente se questi sono a diretta conoscenza dei fatti.
Molestie olfattive – art. 674 c.p. – emissioni promananti da un impianto munito di autorizzazioni e rispettoso dei relativi limiti. Corte di Cassazione Penale n. 12019, sez. 3 del 23/3/2015.
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