Il contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato da un consumatore che fa da garante per una società con la quale non ha rapporti professionali è soggetto alle tutele contenute nella direttiva 93/13/CEE. Ciò significa che se tale contratto presenta delle clausole vessatorie, tali clausole non sono valide e quindi non sono vincolanti per il consumatore.
Lo ha ribadito la Corte di Giustizia europea chiamata a pronunciarsi nel giudizio intentato da due consumatori rumeni nei confronti di un istituto bancario. Uno dei due ricorrenti aveva stipulato un contratto di credito in qualità di socio unico ed amministratore. Per ottenere un aumento del credito, i genitori del consumatore stipulavano un contratto aggiuntivo con la banca con il quale concedevano due ulteriori garanzie alla banca: la garanzia immobiliare accendendo un’ipoteca su un bene immobile di loro proprietà e una fideiussione a garanzie di tutte le somme dovute all’istituto di credito. I contraenti, rinvenendo nel contratto di garanzia immobiliare e fideiussione delle clausole vessatorie, ricorrevano al Tribunale di primo grado per chiederne l’annullamento, che però non veniva accolto. A questo punto, per veder accolta la loro istanza, i ricorrenti si rivolgevano alla Corte di Giustizia europea che nella sua ordinanza chiariva che i contraenti avevano sottoscritto il contratto in qualità di consumatori in quanto nulla avevano a che fare con l’attività svolta dalla società e che il contratto stipulato non era accessorio a quello di credito, ma che si trattava di un contratto distinto in quanto diversi erano i contraenti. Nell’ordinanza la Corte afferma che la direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti di adesione tra consumatore e impresa si applica a qualsiasi contratto anche quindi di garanzia immobiliare e di fideiussione, che l’oggetto del contratto è irrilevante, mentre lo è la qualità del contraente, se si tratta cioè di persona fisica che ha agito con scopi che esulano o meno la sua attività professionale.