Lo diranno le Sezioni Unite. In tema di inammissibilità dell’azione di classe, proposta ai sensi
dell’art. 140 – bis, d.lgs. n. 206/2005 (codice del consumo) e di impugnazione
della relativa ordinanza, l’orientamento giurisprudenziale meno recente nega la
possibilità di proporre ricorso per cassazione, in quanto tale provvedimento non sarebbe
idoneo ad assumere la stabilità di giudicato sostanziale e non impedirebbe la
riproposizione dell’azione risarcitoria in via ordinaria. La III sezione Civile
non condivide tale soluzione, affermando che sarebbe riduttivo considerare
l’azione di classe una mera forma processuale alternativa a quella ordinaria,
disconoscendo in tal modo le peculiari finalità e caratteristiche della tutela
di classe. Viene dunque considerata la possibilità di assegnare il ricorso alle
Sezioni Unite al fine di prevenire un contrasto giurisprudenziale.
(Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza interlocutoria n. 8433/15;
depositata il 24 aprile)
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