Se esiste una segnalazione negativa a carico del consumatore circa la sua
affidabilità finanziaria, l’interessato ha sempre il diritto di conoscerne
l’esistenza, e di accedere, in modo pieno e tempestivo, agli atti e ai dati che
lo riguardano.
Lo ha stabilito la Corte di
Cassazione, con un’importante sentenza (n. 349/2013) a garanzia della massima
trasparenza nei contratti di credito ai consumatori e, più in generale, di
finanziamento personale.
Spesso, infatti, accade che il
consumatore che abbia stipulato un contratto di finanziamento si porti dietro, senza nemmeno saperlo, una segnalazione negativa circa la sua
affidabilità finanziaria, in altre parole una segnalazione circa il rischio
di inadempimento del consumatore stesso, inoltrata da chi, nei suoi confronti,
abbia erogato o mediato il credito. L’esistenza di una segnalazione negativa a
suo carico può comportare, per il consumatore, il rifiuto da parte degli istituti di credito di erogare i finanziamenti
richiesti.
Ecco perché, secondo la Corte di
Cassazione, è particolarmente importante garantire che il consumatore possa
ottenere agevolmente tutte le informazioni sulla sua situazione creditizia. Pertanto,
il titolare del trattamento dei dati ha l’obbligo di adottare tutte le misure
idonee a consentire l’accesso tempestivo e senza ostacoli ai dati personali da parte
dell’interessato, anche tramite l’impiego di appositi programmi informatici
finalizzati alla selezione dei dati e a ridurre i tempi di risposta al
richiedente.
In altre parole, a semplice
richiesta dell’interessato, il gestore della banca dati ha l’obbligo di mostrare
– e, se necessario, stampare e consegnare – il dossier sulla situazione creditizia del consumatore, e la risposta
deve arrivare nel termine massimo di 15
giorni. Inoltre, il riscontro non può limitarsi ad una risposta affermativa
o negativa circa la presenza di un dossier o di una procedura di contenzioso,
ma deve comprendere il contenuto integrale delle informazioni relative al
consumatore in possesso del gestore della banca dati.