L’Autorità per l’energia (AEEGSI) ha
aggiornato con la Delibera 17/2016/R/com la definizione di bollette anomale
ampliandola. Dal 1° luglio saranno considerate anomale, oltre alle bollette con
importi di conguaglio elevati, anche
le bollette basate su dati di misura rilevati o stimati che seguono altre
bollette basate su dati rilevati o stimati; le bollette che contengono i
ricalcoli previsti dalla nuova ‘bolletta 2.0’ le bollette emesse
successivamente ad un blocco di fatturazione; le bollette emesse
successivamente all’attivazione della fornitura con valori anomali rispetto
all’autolettura comunicata dal cliente. Il Venditore, in caso di mancata o
incompleta risposta al reclamo del consumatore per anomala fatturazione, non potrà procedere alla sospensione della
fornitura.
http://www.autorita.energia.it/it/com_stampa/16/017-16cs.htm