Dallo scorso 15 maggio
2016, i contribuenti che sono in debito con lo Stato o con altri enti
creditori, pagheranno meno interessi di mora. La percentuale da applicare per il
ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, infatti, scende dal 4,88% al 4,13%.
Per somme iscritte a ruolo si intendono quei debiti non pagati
inseriti in un elenco stilato dall’ente di riscossione, come ad esempio
Equitalia.
In caso di mancato/ritardato pagamento, ossia oltre il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, si devono pagare:
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gli interessi di mora per ogni giorno
di ritardo
·
gli interessi
per ritardata iscrizione a ruolo
·
l’aggio di
riscossione previsto per Equitalia
·
gli interessi
per la dilazione del pagamento, previsti in caso di rateazione concessa da
Equitalia.
Ricordiamo che dal 1° gennaio 2016 l’onere di riscossione di Equitalia
(il c.d. aggio) è così stabilito:
·
+3% se si paga il debito entro 60 gg
dalla notifica della cartella
·
+6% se si paga il debito dopo 60 gg
dalla notifica della cartella